Il FIRR è il fondo che viene accantonato dalla mandante in favore dell’agente presso l’Enasarco e liquidato al momento della cessazione del rapporto.
È possibile richiedere un anticipo su tali somme? La risposta è no, perché il FIRR non è un TFR, cioè una retribuzione differita, ma un’indennità riconosciuta solo al momento della chiusura del mandato. Enasarco non può erogare un anticipo su un’indennità che si concretizza o meno solo nel momento in cui il rapporto cessa.
Ricordiamo, infatti, che nel caso di disdetta dell’agente per giusta causa, ad esempio nel caso di accusa per appropriazione indebita, il FIRR non è dovuto. Il Fondo può anche essere pignorato e quindi, nel momento in cui diventa un credito esigibile, può essere aggredito dall’Agenzia delle Entrate o da terzi creditori pignoratizi.