
Il 4 giugno 2025 è stato siglato il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) per il settore Commercio. Tra le tante importanti novità, da segnalare anche la variazione degli scaglioni provvigionali su cui applicare le aliquote per il calcolo del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto).
I principi di calcolo erano, infatti, fermi al 1989. Ed erano stati aggiornati solo gli importi provvigionali di riferimento, al momento del passaggio da lire ad euro.
Il nuovo AEC Commercio segna, dunque, un passo importante perché vede una nuova modalità di calcolo dopo tanti anni di stasi. Ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016, non in maniera retroattiva. Questo significa che sul FIRR già accantonato fino al 2025 non ci sarà alcun aggiornamento. Il primo versamento FIRR interessato dalle nuove regole è, dunque, previsto entro il 31 marzo 2027.
Che cos’è il FIRR?
Il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) viene versato ogni anno dalle aziende mandanti in Enasarco sulla posizione dell’agente di commercio e sarà liquidato solo alla chiusura del mandato di rappresentanza. Non è possibile, infatti, chiedere anticipi sulla liquidazione del FIRR. La liquidazione non è automatica, ma va presentata un'apposita domanda dalla propria area riservata sul sito Enasarco.
La scadenza del versamento FIRR è fissata entro il 31 marzo di ogni anno.
Nel caso in cui il mandato si interrompesse prima di questa scadenza (ad esempio al 31/12 dell’anno precedente la data di versamento), il FIRR dell’ultimo anno viene pagato dalla mandante direttamente all’agente di commercio, insieme ad eventuali altre indennità di fine rapporto spettanti.
Come cambia il calcolo del FIRR dal 1° gennaio 2026?
Tre sono i fattori che determinano l’importo del FIRR:
1) la tipologia del mandato: cambierà infatti se sei un agente monomandatario o plurimandatario
2) il totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente
3) la durata del mandato, in particolare quanti mesi il contratto è stato attivo nel corso dell’anno (in caso di inizio o cessazione mandato in corso d’anno, perché il mese sia considerato è sufficiente che il mandato sia stato attivo anche solo per un giorno di quel mese).
Vediamo come cambiano le aliquote per il calcolo del FIRR a partire dal 1° gennaio 2026, rispetto alle precedenti.
Aliquote in vigore fino al 31 dicembre 2025
(con pagamento entro il 31 marzo 2026)
AGENTI PLURIMANDATARI
4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 €/anno
2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 €/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 €/anno
AGENTI MONOMANDATARI
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 €/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 €/anno
Aliquote in vigore dal 1° gennaio 2026
(con pagamento entro il 31 marzo 2027)
AGENTI PLURIMANDATARI
4% sulle provvigioni fino a 12.000,00 €/anno
2% sulle provvigioni da 12.000,01 a 18.000,00 €/anno
1% sulle provvigioni oltre 18.000,01 €/anno
AGENTI MONOMANDATARI
4% sulle provvigioni fino a 24.000,00 €/anno
2% sulle provvigioni da 24.000,01 €/anno a 36.000,00 €/anno
1% sulle provvigioni oltre 36.000,01 €/anno
Conti alla mano, dunque, con le nuove aliquote Enasarco:
- un agente plurimandatario che fatturi almeno 18.000€ l’anno per ogni mandato di agenzia, si ritroverà con 203€ in più di FIRR accumulato ogni anno;
- un agente monomandatario che fatturi almeno 36.000€ l’anno, si ritroverà con 406€ in più di FIRR accumulato ogni anno.
Per le informazioni di carattere generale sul FIRR, su quando si può richiedere e qual è la tassazione a cui è soggetto, ti rimandiamo a questo articolo.
Hai ulteriori domande sull’argomento “Nuove aliquote FIRR per gli agenti di commercio dal 1° gennaio 2026”? Scrivici al numero WhatsApp 329.672.55.62







